sostituzione badante per ferie o per malattia

Come funziona la sostituzione badante per ferie e per malattia

Capita spesso che l’assunzione di una badante, principalmente convivente, nasca per rispondere alla necessità delle famiglie di offrire ad un proprio caro in difficoltà un’assistenza continua, 7 giorni su 7. Naturalmente, è evidente che l’attività di un’unica badante non sarà sufficiente a garantire una cura continuativa 24 ore su 24. Infatti, la legge nazionale prevede tutta una serie di riposi e permessi per la badante a coprire le giornate di ferie, la malattia, l’infortunio, la maternità e così via.
In tutti questi casi, alla famiglia non resterà che ricorrere alla sostituzione temporanea della badante per ferie o malattia che sia, così da affrontare al meglio la situazione e garantirsi un’assistenza senza interruzioni.

Ma come funziona la sostituzione badante e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione (costo compreso) quando si tratta di stipulare un nuovo contratto con la badante sostitutiva temporanea?

Il diritto al riposo dell’assistente domestica

Prima di passare a chiarire come funziona la sostituzione badante, è utile ripassare brevemente quelle che possono essere alcune delle ragioni che potrebbero rendere necessaria l’assunzione di una badante sostitutiva (per un approfondimento, leggi l’articolo Diritti e doveri delle badanti).

La prima cosa da considerare è naturalmente il riposo.
Le badanti conviventi hanno infatti diritto, da contratto, ad un riposo giornaliero non inferiore alle 8 ore consecutive nel corso della stessa giornata e ad un riposo intermedio aggiuntivo (sebbene non retribuito) di minimo 2 ore. A questo si aggiunge naturalmente il riposto settimanale, pari a 36 ore totali generalmente ripartite in un giorno di riposo completo e ulteriori 12 ore che la badante può prendere liberamente in qualsiasi giornata, a patto che ciò sia stato preventivamente concordato con il datore di lavoro per permettergli di organizzarsi di conseguenza.

Per quel che riguarda le ferie, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico stabilisce che la badante (così come tutti i lavoratori del settore domestico comprese colf e babysitter) ha diritto a 26 giorni di ferie l’anno. Due settimane devono essere godute in modo consecutivo mentre le restanti giornate possono essere fruite dalla lavoratrice nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Anche in questo caso, è importantissimo che il periodo di ferie venga preventivamente concordato con il datore di lavoro per rendere possibile, appunto, l’assunzione di una badante sostitutiva per coprire la badante assente per ferie.

Oltre ai permessi e al naturale diritto al riposo, giornaliero e settimanale, le badanti hanno diritto anche alla malattia. Al tema della malattia di badanti e colf abbiamo dedicato un articolo qui, chiarendo inoltre come funziona e a chi è a carico la retribuzione dei giorni di malattia della lavoratrice domestica. Basterà quindi qui ricordare che, stando a quanto stabilito dall’art.26 del CCNL, la retribuzione spetta di diritto alla badante per un periodo definito a seconda del suo grado di anzianità. Parliamo di 8 giorni per anzianità di 6 mesi, di 10 giorni per anzianità comprese tra 6 mesi e 2 anni, e di 15 giorni per anzianità superiori ai 2 anni.
Inoltre, la badante ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia fino 10° giorno di calendario (per anzianità inferiore ai 6 mesi), fino al 45° giorno (per anzianità comprese tra i 6 mesi e i 2 anni) e fino al 180° giorno (per anzianità di servizio superiore ai 2 anni).

sostituzione badante

Come fare la sostituzione badante per ferie o per malattia

Come abbiamo visto qui sopra, la lavoratrice domestica si vede garantita, per legge, la possibilità di usufruire di giorni di riposo, volontario o forzato (per malattia o infortunio, ad esempio).

Qualunque sia la ragione della sua assenza, è evidente che per la famiglia che necessita di assistenza si fa strada la necessità di optare per la sostituzione badante. Ma come?

Quando si tratta di individuare una badante per sostituzione le possibilità sono due:

  • assumere un’assistente domestica in via occasionale, oppure
  • procedere con l’assunzione di una badante sostitutiva a tempo determinato.

Proprio per supportare le famiglie in tal senso, il CCNL ha previsto una specifica tipologia contrattuale denominata “contratto sostituzione riposi”. Questo contratto, che approfondiremo a breve, è pensato proprio per garantire alle famiglie la possibilità di trovare soluzione all’assenza della propria badante assunta con regolare contratto full-time, indipendentemente dal suo essere o meno convivente, grazie all’assunzione di una badante sostitutiva temporanea.

È importante tenere presente che la badante temporanea assunta per la sostituzione della badante titolare:

  • Deve vedersi applicata la retribuzione oraria minima stabilita da contratto (maggiorata nel caso in cui l’assistenza venga richiesta durante il finesettimana o nelle ore notturne);
  • Dovrà prestare servizio rispettando l’orario giornaliero della badante che è chiamata a sostituire (a meno che non venga stabilito diversamente durante la contrattazione con il datore di lavoro, magari a preferire un orario di lavoro complementare per garantire all’assistito cura continuativa).

Nota bene: se la badante convivente che si occupa di una persona non autonoma si ammalasse, potrebbe essere necessario trovarle una sostituzione alternativa durante il periodo della sostituzione per garantire alla badante temporanea di subentrare nell’alloggio.

Il contratto per la sostituzione badante in riposo

Come abbiamo anticipato, il CCNL prevede la possibilità, per le famiglie, di fare uso del “contratto di sostituzione riposi” per assumere una badante sostituitiva che possa entrare in servizio durante il giorno o le ore libere della badante titolare.

L’art. 14, co.9, del CCNL stabilisce infatti che:
il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei titolari dell’assistenza”.

Il contratto di sostituzione badante prevede:

  1. La possibilità di sostituire esclusivamente una badante full-time che fornisce assistenza a persone non autosufficienti e, proprio per questo, assunta con regolare contratto di livello CS o DS;
  2. L’irrilevanza della convivenza o meno della badante con l’assistito;
  3. L’assunzione della badante sostitutiva secondo il livello di inquadramento previsto per la badante principale;
  4. L’irrilevanza della convivenza o meno della badante sostitutiva con l’assistito (la necessità della convivenza andrà infatti definita a seconda delle necessità famigliari e dell’assistito);
  5. Una retribuzione oraria minimi da applicarsi ai giorni feriali, festivi e alle domeniche.

La sostituzione badante in ferie o malattia: l’indennità sostitutiva

Come abbiamo anticipato, la questione tende a farsi più complicata quando la sostituzione si applica ad una badante che usufruisce di vitto e alloggio.

Secondo quanto stabilito dall’art.31 del CCNL a proposito di vitto e alloggio, “l’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’integrità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza”.

Vitto e alloggio vengono generalmente corrisposti alla badante convivente in natura, accogliendo cioè la lavoratrice presso l’abitazione dell’assistito e fornendole i tre pasti giornalieri.

Nel caso in cui la badante dovesse lasciare momentaneamente l’alloggio, magari per motivi di salute, sarà non solo necessario trovare una sistemazione alternativa temporanea per garantire l’alloggio alla badante sostitutiva, ma anche garantire alla badante “principale” l’indennità sostitutiva per vitto e alloggio.

L’indennità sostitutiva viene ricalcolata periodicamente per adattarsi alle fluttuazioni del costo della vita. Nel 2023, ad esempio, l’indennità sostitutiva è pari a 6,47€ giornalieri.

Si tenga presente, in linea generale, che l’indennità sostitutiva deve essere corrisposta ogni qualvolta la lavoratrice debba trascorrere una o più giornate fuori casa. Quindi, in caso di malattia ma anche di congedi, ferie e così via.

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Quanto costa la badante sostitutiva?

Ora che abbiamo visto come e in quali casi si può far necessario procedere alla sostituzione della badante per ferie o malattia, è il momento di rispondere ad una delle domande che più interessano le famiglie alle prese con la sostituzione temporanea della propria collaboratrice domestica per assicurarsi un’assistenza continua: quanto costa la badante sostitutiva?

Il CCNL del Lavoro Domestico ha introdotto, proprio per semplificare la risposta a questa domanda, la tabella G per inquadrare correttamente le badanti sostitutive che prestano assistenza in sostituzione di un badante assente per riposo.

Secondo quanto previsto, la retribuzione oraria è pari a 8,36€ per le badanti sostitutive di livello CS e di 10,09€ per le badanti di livello DS. Questa retribuzione è valida anche quando il turno della badante temporanea è per sole poche ore giornaliere.

Inoltre, va ricordato che qualora alla badante sostitutiva venisse richiesto di alloggiare presso l’assistito, al datore di lavoro spetterà riconoscerle anche l’indennità di vitto e alloggio.

 

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